A coloro che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, abbiano, a proprie spese, intrapreso lavori di bonifica di terreni di loro proprieta', ovvero di terreni demaniali, arenili e spiagge, avuti in concessione, anche se abbiano ultimato i lavori stessi dopo la data suindicata, e' concesso dallo Stato, nei limiti di cui agli articoli seguenti, un concorso alla spesa sostenuta per detta bonifica. Il concorso alla spesa e' concesso all'usufruttuario, all'usuario, all'enfiteuta od al conduttore qualora la bonifica sia stata da essi eseguita e quando non siano stati rimborsati delle spese dal proprietario a norma del Codice civile.

Testo vigente dal 17 agosto 1950

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-04-29;582~art1 · fonte del testo

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