Agli stabilimenti industriali che entro il 31 dicembre 1955 saranno costruiti sulle aree della zona industriale di Livorno, non ancora utilizzate, anche se gia' vendute alla data della presente legge, si applicano:

  • a)l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per i materiali di costruzione, per le macchine ed in genere per tutto quanto potra' occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali;
  • b)l'esenzione, per un periodo di cinque anni dalla data di attivazione degli stabilimenti, dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi derivanti dall'esercizio degli stabilimenti stessi. Le stesse esenzioni si applicano altresi' agli stabili menti industriali che dovessero essere ricostruiti anche se trasferiti di proprieta', nonche' agli ampliamenti e alle trasformazioni degli stabilimenti gia' esistenti.

Testo vigente dal 24 luglio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-07-12;561~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari