Il termine di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e' prorogato al 31 dicembre 1990. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 24.100.000.000, e' posto a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

Testo vigente dal 4 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-05-31;128~art23 · fonte del testo

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