Art. 2-bis — (Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre) 1. Dal 1º luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013, la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9
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Testo vigente dal 28 febbraio 2012
