Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
- Art. 1 — Consulenza in materia di investimenti
- Art. 2 — Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato
- Art. 3 — Istituzione delle nuove province
- Art. 4 — Comunità montane
- Art. 5 — Termovalorizzatori
- Art. 6 — Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere
- Art. 7 — Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali
- Art. 8 — Arbitrati
- Art. 9 — Impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua
- Art. 10 — Riordino dei consorzi di bonifica
- Art. 11 — Riordino delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a
- Art. 12 — Reclutamento dei docenti universitari
- Art. 13 — Assunzione di ricercatori
- Art. 14 — Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca
- Art. 15 — Entrata in vigore