Art. 2 — Denuncia dei pozzi - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge n. 507 del 1994

Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1 luglio 1995. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: "periodo non superiore a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "periodo non superiore a quattro anni".

Testo vigente dal 20 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-17;290~art2 · fonte del testo

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