L'abbuono di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, alla legge 26 gennaio 1954, n. 456, e all'art. 3 della legge 31 marzo 1955, n. 175, concesso alle rappresentazioni di opere drammatiche originali di autori italiani e' prorogato fino al 30 giugno 1957 ed e' esteso alle opere dialettali, alle riduzioni in lingua italiana di dette opere o in dialetto di opere in lingua italiana, nonche' ai rifacimenti in forma drammatica di opere narrative o poetiche italiane.

Testo vigente dal 18 agosto 1956

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;898~art3 · fonte del testo

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