Alla scadenza del decennio previsto dall'articolo 70, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste rimane consolidato per un ulteriore periodo di anni dieci. Alla ripartizione dei fondi di propria competenza, nei limiti degli appositi stanziamenti iscritti nei bilanci delle amministrazioni interessate, provvede il Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, su parere conforme di una commissione costituita nei modi indicati nell'articolo 70, terzo comma, della suddetta legge costituzionale. Per la utilizzazione delle somme stanziate sul fondo di cui al primo comma del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1966, n. 512. Il termine del 1971, cui tali disposizioni si riferiscono, e' sostituito con il nuovo termine di durata del fondo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1114~art1 · fonte del testo

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