Le norme transitorie contenute nell'art. 3 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175, riguardanti le promozioni dal grado 10° al grado 9° del ruolo del personale di gruppo C, quadro esecutivo di ufficio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono ripristinate fino allo scadere del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 10 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-15;209~artunico · fonte del testo

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