Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.
- Art. 1 — Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace
- Art. 2 — Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
- Art. 2-bis — (Disposizioni di convalida). 1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2
- Art. 3 — Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea
- Art. 3-bis — (Modifica all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27). 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, è inserito il seguente: "3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera
- Art. 4 — Copertura finanziaria
- Art. 5 — Entrata in vigore