Il contributo di cui all'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sara' determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il limite massimo di 45 milioni di lire per il secondo semestre dell'anno finanziario 1967 e di 90 milioni di lire per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971 e gravera' sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 1.

Testo vigente dal 28 dicembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-12-15;1227~art2 · fonte del testo

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