Fino all'approvazione della disciplina organica per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 724/75 concernente la istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite per quanto di competenza le regioni interessate, cura tutti gli adempimenti connessi alla presentazione alla commissione delle Comunita' europee, tramite il Ministero degli affari esteri, delle domande di contributo del Fondo stesso. Per le stesse finalita' la Cassa per il Mezzogiorno, fino all'approvazione della disciplina organica di cui al comma precedente, provvede all'istruttoria delle domande di contributo del Fondo e all'acquisizione degli elementi di valutazione tecnica ed economica necessari alla commissione delle Comunita' europee per il giudizio sull'interesse degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dal regolamento stesso. Le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per le regioni. E' istituito nello stato di previsione delle entrate statali apposito capitolo per l'iscrizione delle somme assegnate dalla C.E.E. allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarieta', dei progetti ammessi a contributo. Corrispondentemente e' istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il contestuale trasferimento delle predette somme alla Cassa per il Mezzogiorno, anche ai fini dell'eventuale destinazione dei benefici ad altri soggetti. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'attuazione del precedente comma, le occorrenti variazioni di bilancio nel presente esercizio ed in quelli successivi.

Testo vigente dal 10 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-11-26;748~art2 · fonte del testo

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