All'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della predetta sperimentazione, che e' trasmessa al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri".
Testo vigente dal 29 novembre 2003
