Il contributo annuo che il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere all'Ente autonomo del porto di Palermo ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 14 novembre 1961, n. 1268, e' prorogato per il quinquennio 1969-1973 e non potra' superare l'importo di L. 120 milioni per il 1969 e il 1970 e di L. 245 milioni per ciascuna delle successive tre annualita'.

Testo vigente dal 16 febbraio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-01-28;18~art1 · fonte del testo

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