L'autorizzazione al lavoro di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:

  • a)della durata non inferiore a ventiquattro ore settimanali per i lavoratori adibiti ai servizi domestici, anche se effettuate presso piu' datori di lavoro;
  • b)a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  • c)a domicilio, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 877, come modificata dalla legge 16 dicembre 1980, n. 858. Si prescinde, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), dall'iscrizione dei lavoratori extracomunitari nelle liste, elenchi o registri previsti per i lavoratori italiani dalle sopraindicate normative.

Testo vigente dal 21 marzo 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-03-16;81~art3 · fonte del testo

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