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Tributario
Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari
Legge 5 luglio 1965, n. 833
Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonche' proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati
- Aggiornato al
- 23 luglio 1965
- Articoli
- 7
- Versioni storiche
- 7
- Art. 1Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17…
- Art. 2Il trattamento previsto dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, compete…
- Art. 3Nei confronti degli operai ammessi al trattamento di cui all'articolo 3 della legge 23…
- Art. 4Il trattamento previsto dai commi primo e quarto dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del…
- Art. 5Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al…
- Art. 6L'articolo 4 della legge 23 giugno 1964, n. 433, e' abrogato.
- Art. 7La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella…
