Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, e' concesso anche quando il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire si trovi in corso di costruzione ed il relativo contratto di commessa sia gia' stato stipulato, purche' la domanda per il conseguimento del predetto contributo sia presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i lavori di costruzione, all'atto della domanda, non abbiano ancora raggiunto lo stato di avanzamento del 100 per cento.

Testo vigente dal 19 giugno 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-05-25;362~art3 · fonte del testo

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