E' prorogata fino al 30 giugno 1949, l'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari. L'autorizzazione a permutare o vendere materiali di cui all'art. 1 del decreto predetto e' estesa anche ai materali del Genio militare e dei Servizi di commissariato.

Testo vigente dal 4 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-11-06;1473~art1 · fonte del testo

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