La costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente articolo 55 e' affidata di norma agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite convenzioni. Puo' essere altresi' affidata a societa' a prevalente partecipazione statale sulla base di convenzioni all'uopo stipulate dalle Regioni. Le convenzioni predette fissano le modalita' di progettazione e di approvazione dei progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'intervento e in particolare le quote di finanziamento destinate alla realizzazione degli alloggi e delle spese di urbanizzazione, nonche' le modalita' di trasferimento delle opere di cui al comma seguente. Sono attribuiti: agli Istituti autonomi per le case popolari, gli alloggi realizzati e destinati alla generalita' dei lavoratori ed ai dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente; ai comuni, le case-albergo, le aree pubbliche, gli spazi e il verde attrezzato e quanto altro di loro competenza; nonche' le opere destinate ad attivita' sociali, sportive, culturali ed assistenziali, che potranno essere assegnate ad enti istituzionalmente competenti; all'ente religioso istituzionalmente competente, le opere destinate ad attivita' religiose.

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art57 · fonte del testo

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