In sede di progettazione e di esecuzione delle opere ed impianti ferroviari soggetti al pericolo di incendio nonche' per l'esercizio o la conduzione di essi, si debbono osservare le prescrizioni contenute nelle vigenti norme generali e particolari, volte ad assicurare la prevenzione degli incendi, nonche' le cautele suggerite dall'esperienza. Il controllo sull'osservanza delle vigenti disposizioni e' affidato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la quale e' tenuta a richiedere il parere del comando del Corpo dei vigili del fuoco, competente per territorio, in merito alla determinazione - per gli impianti che per qualsiasi motivo presentino, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumita' dei lavoratori - dei tipi e quantita' di apparecchiature e mezzi da tenere a disposizione per lo spegnimento degli incendi, nonche' del tipo di organizzazione da mettere in atto per la prevenzione incendi.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-04-26;191~art33 · fonte del testo

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