In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 313, dall'articolo 314 e dal primo comma dell'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' ammesso l'uso di utensili e di lampade portatili a tensione non superiore a 220 volts e senza collegamento di terra nei parchi ferroviari ed all'interno dei rotabili, purche' siano adottati i seguenti provvedimenti: realizzare un isolamento supplementare; impiegare cavetti flessibili a doppia guaina.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-04-26;191~art30 · fonte del testo

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