Il corrispettivo di concessione in capitale non differito, per le opere relative alle trasformazioni della sede e degli impianti, sara' determinato dal Ministro per i trasporti di intesa con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici in base al progetto di cui all'art. 1 ed entro il limite massimo di L. 2300 milioni. La convenzione con la societa' concessionaria sara' approvata e resa esecutoria, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 9 maggio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-04-02;294~art2 · fonte del testo

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