Art. 15 — Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea

Puo' esercitare il servizio di posta elettronica certificata il gestore del servizio stabilito in altri Stati membri dell'Unione europea che soddisfi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento, formalita' e requisiti equivalenti ai contenuti del presente decreto e operi nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 17. E' fatta salva in particolare, la possibilita' di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea che rivestono una forma giuridica equipollente a quella prevista dall'articolo 14, comma 3. Per i gestori di posta elettronica certificata stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea il CNIPA verifica l'equivalenza ai requisiti ed alle formalita' di cui al presente decreto e alle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Testo vigente dal 28 aprile 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-11;68~art15 · fonte del testo

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