Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1960-61 al 1964-65 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.

Testo vigente dal 10 giugno 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art44 · fonte del testo

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