Art. 12 — Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 949

Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6, 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, e' prorogato al 30 giugno 1969. La durata, dell'ammortamento delle operazioni di credito destinate ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali, stabilita in anni 6 e 12 dall'articolo 11, primo comma, lettere b) e c) della legge suddetta, e' elevata, rispettivamente, a 8 e 20 anni per i mutui stipulati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65. Con atti aggiuntivi saranno apportate le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate ai termini dell'articolo 7 della stessa legge. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i prestiti di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine agricole non prodotte in Italia. Sono considerate macchine agricole, oltre quelle specificate nell'ultimo comma dell'articolo 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, le attrezzature per il condizionamento e la vendita dei prodotti lavorati ove trattisi di impianti collettivi gestiti dagli enti indicati alla lettera b) dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 10 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art12 · fonte del testo

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