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Civile
Perequazione del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni finanziarie e della Corte dei conti, di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni, ed al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870
Legge 8 novembre 1961, n. 1162
- Aggiornato al
- 15 novembre 1961
- Articoli
- 8
- Versioni storiche
- 8
- Art. 1Con effetto dallo ottobre 1961, agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli…
- Art. 2L'assegno personale di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533…
- Art. 3La corresponsione dell'assegno mensile di cui allo articolo 1 della presente legge cessa…
- Art. 4Nei confronti del personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette, del…
- Art. 5L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della…
- Art. 6La presente legge non e' applicabile nei confronti dei conservatori dei registri…
- Art. 7L'assegno mensile di cui alla presente legge non e' cumulabile, salva l'opzione per il…
- Art. 8Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio…
