Il Governo e' delegato a, stabilire, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il numero dei giudici popolari delle liste delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, distinte per gli uomini e per le donne, in sostituzione delle liste determinate con la tabella N allegata al decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 757, avuto riguardo al numero dei giudizi, alla, popolazione ed allo sviluppo dei mezzi di comunicazione.

Testo vigente dal 3 gennaio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1441~art3 · fonte del testo

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