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Miscellanea
Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
Legge 21 marzo 1958, n. 259
- Aggiornato al
- 2 settembre 1999
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1In attuazione dell'art. 100, comma secondo, della Costituzione, al fine di sottoporre…
- Art. 2Devono essere considerate contribuzioni ordinarie: a) i contributi che, con qualsiasi…
- Art. 3Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei…
- Art. 4Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte…
- Art. 5I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o delle aziende statali o degli enti…
- Art. 6Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad…
- Art. 7Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma…
- Art. 8senza rubricaabrogato
- Art. 9Ai fini dell'adempimento, da parte della Corte dei conti, dei compiti di cui alla…
- Art. 10Al rendiconto generale dello Stato deve essere allegato un elenco completo degli enti…
- Art. 11I regi decreti 9 aprile 1939, n. 720 e 30 marzo 1942, n. 442, non si applicano agli enti…
- Art. 12Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli…
- Art. 13Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni, alle Province, ai…
- Art. 14Nulla e' innovato a quanto dispone l'art. 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646…
- Art. 15Per gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge, gli organi competenti…
