[1]La mobilitazione della Nazione per la guerra consta della mobilitazione militare e della mobilitazione civile, ciascuna delle quali puo' essere generale o parziale.

[2]La mobilitazione militare consiste nel passaggio delle Forze armate dal piede di pace a quello di guerra, secondo norme e modalita' stabilite dai Ministeri interessati.

[3]La mobilitazione civile consiste nel passaggio delle pubbliche amministrazioni, delle industrie, dei servizi, aziende ed enti necessari alla vita, alla resistenza ed alla difesa della Nazione, dallo stato di pace allo stato di guerra.

Testo vigente dal 24 maggio 1940

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1940-05-21;415~art4 · fonte del testo

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