Il Governo, ai fini dell'organizzazione della Nazione per la guerra:

  • 1)stabilisce i compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Partito Nazionale Fascista, e dei singoli Ministeri;
  • 2)costituisce, non appena ne riconosca la necessita' - per decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo - speciali organi ed uffici;
  • 3)disciplina, coordina e controlla le attivita' degli enti pubblici e privati comunque interessati alla preparazione dell'organizzazione e della mobilitazione della Nazione per la guerra;
  • 4)assicura:
  • a)lo sviluppo e la migliore utilizzazione delle risorse e delle attivita' della Nazione per conseguire la vittoria;
  • b)la costituzione di scorte adeguate di derrate e materie prime.

Testo vigente dal 24 maggio 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1940-05-21;415~art2 · fonte del testo

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