I farmacisti e i veterinari incaricati sono tenuti alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e delle regole deontologiche professionali. Essi sono tenuti, altresi', all'osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena, e del regolamento interno dell'istituto cui sono addetti, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio, di concerto con il direttore dei servizi sanitari, concernenti l'organizzazione dei servizi nonche' delle relative modalita' di svolgimento non riflettenti questioni di specifico carattere tecnico.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art45 · fonte del testo

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