Il medico incaricato e' dispensato dall'incarico qualora risulti inabile per motivi di salute. Al medico proposto per la dispensa e' assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni; egli puo' chiedere di essere sentito personalmente dalla commissione di cui al successivo articolo 48. La dispensa e' disposta con decreto ministeriale, sentita la predetta commissione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art35 · fonte del testo

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