Art. 42 — Conferimento di posti nella carriera esecutiva tecnica nella prima attuazione della legge

Fermo restando il disposto dell'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, i posti che risulteranno disponibili, in ciascuna delle branche del ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, di cui all'annessa tabella H dopo l'inquadramento di cui all'art. 33 e l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 50, esclusi, in ogni caso, quelli da riservare per i concorsi previsto dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sono conferiti, nella qualifica iniziale delle singole branche del ruolo, mediante esame consistente in un colloquio vertente su materie di servizio, al personale appartenente al ruolo organico ed al ruolo aggiunto del personale d'ordine della carriera esecutiva, che sia adibito a mansioni di carattere tecnico, anche se sprovvisto del titolo di studio previsto dall'art. 3 della lettera C), punto 1). Per l'esame previsto dal precedente comma vale la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 41.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1417~art42 · fonte del testo

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