Il congedo ordinario e' accordato:

  • 1)ai funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe od a quella di ispettore superiore amministrativo, siano essi in servizio presso la Direzione generale o siano posti a capo di organi periferici dal direttore generale;
  • 2)al restante personale in servizio presso la Direzione generale, dai direttori centrali;
  • 3)ai funzionari che esercitano il riscontro amministrativo presso gli organi periferici, dalla Direzione generale su nulla osta del capo dello stabilimento, opificio, ispettorato dal quale essi dipendono;
  • 4)al restante personale in servizio presso gli organi periferici, dalla Direzione dei singoli opifici ed uffici. I congedi straordinari, nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore, sono accordati dal direttore generale.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1417~art29 · fonte del testo

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