Art. 18 — Assemblea straordinaria

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno e ogni volta che lo deliberi il consiglio. Quando ne e' fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo il presidente e' tenuto a convocarla entro venti giorni. Se non vi provvede, l'assemblea e' convocata dal pubblico ministero presso il tribunale, il quale designa un iscritto nell'albo che la presiede.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art18 · fonte del testo

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