Art. 72 — Personale degli Ordini o del Consiglio nazionale

Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349. Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attivita' della stessa, sara' assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art72 · fonte del testo

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