Art. 61 — Già abilitati all'esercizio professionale

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art61 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari