L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso e' inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entita' ed e' comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario. Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato puo' richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art39 · fonte del testo

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