Art. 176 — Triennio di funzioni direttive per la promozione a cancelliere capo della Corte di cassazione o a segretario capo della Procura generale presso la stessa Corte

Ai fini del triennio di dirigenza di cui all'art. 47 del presente ordinamento e' valido il servizio prestato come dirigente nella qualifica corrispondente a quella di cancelliere o segretario capo di seconda classe in posti per i quali secondo l'attuale ordinamento e' richiesta una qualifica superiore e sempre che l'incarico direttivo sia stato conferito con decreto del Capo dello Stato e, per i funzionari che hanno prestato servizio fuori del territorio metropolitano, in conformita' degli ordinamenti in vigore all'epoca del conferimento di dette funzioni.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art176 · fonte del testo

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