Art. 34 — Revisione degli organici del personale della Amministrazione penitenziaria

Gli organici dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena sono aumentati ciascuno di 8 unita'; gli organici dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti di servizio sociale degli istituti di prevenzione e di pena sono aumentati, rispettivamente, di 4 e di 2 unita'. La dotazione organica dei direttori degli istituti di prevenzione e di pena, prevista dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, da ultimo modificata dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, e' incrementata di 18 unita'. La dotazione organica dei direttori di servizio sociale, prevista dalla tabella allegata alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, sostituita dalla tabella B allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e modificata dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, e' incrementata di 3 unita'. Le dotazioni organiche degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti degli istituti di prevenzione e di pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, da ultimo modificate dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono incrementate ciascuna di 23 unita'. Le dotazioni organiche del personale di ragioneria, del personale tecnico e dei coadiutori degli istituti di prevenzione e di pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, sono incrementate, rispettivamente, di 40, di 16 e di 70 unita'. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, da ultimo modificata dalla legge 18 marzo 1989, n. 108, e' incrementata di 28 unita'.

Testo vigente dal 27 dicembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;395~art34 · fonte del testo

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