Al personale viaggiante non puo' essere richiesto un servizio continuativo di guida superiore alle ore 5. Non e' consentita la ripresa del servizio di guida ove non sia trascorso un intervallo di almeno un'ora. Qualora durante la guida si verifichino per esigenze di servizio interruzioni non superiori a 30 minuti primi, due di esse devono calcolarsi ai fini della durata massima del periodo continuativo di guida stabilito nel primo comma. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano al personale di guida dei servizi a breve percorso ed a frequenti corse, quando le soste ai capolinea siano di durata superiore ai 15 minuti primi.

Testo vigente dal 15 marzo 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-14;138~art5 · fonte del testo

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