Ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 e' concesso un credito di imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto degli apparecchi medesimi non eccedente lire due milioni. Se l'apparecchio misuratore e' acquistato dal soggetto obbligato in locazione finanziaria, il credito d'imposta di cui al precedente comma e commisurato alla parte del prezzo di acquisto non eccedente lire due milioni ed e' liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo complessivo di lire due milioni. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed e' commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti. Alla dichiarazione devono essere allegati, in originale o in copia fotostatica ed a pena di inammissibilita' del credito d'imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione. Dai documenti devono risultare le generalita' del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonche' l'ammontare del prezzo o canone pagato. Nel caso di locazione finanziaria deve essere allegato alla dichiarazione anche l'originale o la copia fotostatica del contratto di locazione che deve contenere la indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto. L'ammortamento del costo degli apparecchi misuratori, al netto del credito d'imposta previsto nel primo comma e degli interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, e' effettuato in ragione del 25 per cento a partire dal periodo d'imposta in cui ciascun apparecchio misuratore e' stato acquistato, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Qualora il costo unitario, al netto del credito d'imposta, non superi lire un milione e cinquecentomila ne e' ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati.

Testo vigente dal 31 gennaio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-26;18~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari