Art. 86 — Composizione del Consiglio nazionale di polizia

Il Consiglio nazionale di polizia e' presieduto dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato. Esso e' composto da sessanta membri, dei quali:

  • a)trenta designati dal Ministro dell'interno, di cui almeno venti scelti tra il personale delle varie componenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con opportuni criteri di rappresentativita', e i rimanenti scelti tra il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, di altre amministrazioni dello Stato, tra gli appartenenti alle associazioni del personale della pubblica sicurezza in pensione e tra estranei all'amministrazione statale esperti nelle materie di competenza del Consiglio nazionale;
  • b)trenta eletti secondo le norme dell'articolo seguente. Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni. I suoi membri non sono immediatamente riconfermabili dopo due mandati consecutivi.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art86 · fonte del testo

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