Art. 109 — Emanazione dei decreti delegati

Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere o trascorsi sessanta giorni, lo schema di decreto delegato e' sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere o trascorsi i trenta giorni, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art109 · fonte del testo

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