Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della determinazione degli stipendi da attribuire, con effetto dal 1 maggio 1978, al personale postelegrafonico che viene inquadrato, con effetto dalla stessa data, nelle previste otto categorie professionali, si osservano i seguenti criteri:

  • a)viene preliminarmente accertato il "maturato economico" di ciascun dipendente interessato. Per maturato economico s'intende il totale dello stipendio annuo, dell'indennita' pensionabile di cui alla legge 16 novembre 1973, n. 728, e dell'anticipazione di L. 540.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 aprile 1978;
  • b)a tale maturato economico sono aggiunte la somma di L. 120.000 e la somma di L. 800 per ogni mese, o frazione superiore a quindici giorni, di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una amministrazione dello Stato, compreso quello presso le ex ricevitorie e gli uffici locali e gia' ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, quello in qualita' di allievo telefonista o allievo meccanico delle aziende postelegrafoniche e quello prestato dal personale straordinario di cui all'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119;
  • c)determinato il totale complessivo degli addendi indicati alle precedenti lettere, e' attribuito a ciascun dipendente, fermo restando quanto stabilito agli articoli 17 e 41, lo stipendio o la classe di stipendio, previsti per la rispettiva categoria di inquadramento, d'importo pari o immediatamente inferiore al predetto totale; nel caso di importo inferiore, al lavoratore e' attribuito, altresi', un assegno personale d'importo pari alla differenza, utile ai fini della tredicesima mensilita' e del trattamento di quiescenza e previdenza e riassorbibile solo nel caso di passaggio di categoria o di accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento o dirigenziali. A decorrere dal 1 maggio 1978 al personale postelegrafonico di cui alla presente legge non competono l'indennita' pensionabile e l'anticipazione prevista dalla precedente lettera a) nonche' le eventuali somme corrisposte a titolo di ulteriore anticipazione. In sede di liquidazione degli stipendi, di cui alla precedente lettera c), le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a portare a conguaglio gli importi corrisposti ai predetti titoli.

Testo vigente dal 7 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;101~art39 · fonte del testo

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