Art. 53 — Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni di cui all'art. 6, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966. Al risanamento dei disavanzi sara' provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane. L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione e' a carico dello Stato. L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1 luglio 1968. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art53 · fonte del testo

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