All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo.».

Testo vigente dal 9 febbraio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-09;8~art4 · fonte del testo

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