Art. 21-bis — Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
All'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualita' di Commissario delegato per la ricostruzione, puo' destinare fino a 205 milioni di euro per le finalita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".
Testo vigente dal 11 aprile 2017
