Art. 18-sexies — Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 189 del 2016
All'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole da: "nonche' la valutazione del fabbisogno finanziario" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016".
Testo vigente dal 11 aprile 2017
