Ai fini di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria ed assicurare ad un tempo la vitalita' socio-economica del territorio veneziano, per la conversione e diversificazione produttiva di aziende manifatturiere, comprese nei gruppi dal IV al XVI della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1974, e successive modificazioni ed integrazioni, esistenti nell'intero comprensorio di cui alla legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 49, nonche' per la creazione di attivita' sostitutive sempre non inquinanti, comprese nei gruppi di cui sopra e nel settore dei servizi alla produzione tecnologicamente avanzati, le quali anche parzialmente sostituiscano l'apporto economico delle imprese costrette a ridurre il numero degli occupati o a cessare l'attivita', puo' essere richiesta la concessione di speciali finanziamenti con le modalita' di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, esclusi i limiti dimensionali ed occupazionali ivi richiesti tanto per l'ammodernamento e ampliamento quanto per i nuovi impianti, al tasso di interesse pari al 60 per cento del tasso ufficiale di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, mediante utilizzazione della somma di lire 10 miliardi indicata alla lettera e) dell'articolo 2 della presente legge, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986. Tali incentivi sono concessi, su richiesta, direttamente alle imprese, separando la procedura di agevolazione da quella di finanziamento. L'agevolazione e' concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la regione Veneto, che ha facolta' di esprimere il proprio parere entro trenta giorni. L'articolo 17 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' abrogato.

Testo vigente dal 3 dicembre 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-11-29;798~art18 · fonte del testo

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